ARTICOLO 1: COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE DURATA
1. A norma dell’art. 18 della Costituzione italiana, degli artt. 14 – 35 del Codice Civile, dell’art. 11 della Legge 300 dello Statuto dei Lavoratori, dell’art. 24 della Legge regionale n. 30 del 28 ottobre 1987 e della Legge 383/2000, si è liberamente costituita, nell’ambito dell’Ente Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, l’Associazione denominata “CIRCOLO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA APS“, (in seguito denominato “Circolo”), assumendo il medesimo titolo distintivo. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000. E di conseguenza assume la veste di Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (APS) in virtù di questa caratteristica, con la iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o ad un albo APS già esistente, iscritta all’albo APS della Regione Emilia-Romagna pertanto l’acronimo APS sarà parte integrante del nome della associazione.
2. Il Circolo ha sede in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 38.
3. Il Circolo ha durata illimitata.
ARTICOLO 2: PRINCIPI E SCOPI GENERALI DEL CIRCOLO
L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
b) Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
e) promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci.
Per tali scopi ed attività il Circolo potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
f) Il Circolo, inoltre, può partecipare ad iniziative dell’associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio.
g) Il Circolo ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione
territoriale delle attività del Tempo Libero. Il Circolo per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinate e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che debbono essere assicurati.
ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE DEL CIRCOLO
1. Il Circolo è un istituto unitario ed autonomo; persegue scopi civili e solidaristici, è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci.
2. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dal Circolo sono a disposizione di tutti i soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
3. Con i medesimi regolamenti è disciplinata la partecipazione alle attività dei soci di minore età.
4. Il Circolo, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni
specializzate e gruppi di interesse, nonché in sezioni territoriali decentrate.
5. Esso può promuovere cooperative, società associazioni ed altri organismi autogestiti con il compito di rispondere alle esigenze ed ai bisogni di quanti si riconoscono negli obiettivi e nelle finalità del Circolo stesso.
6. Le sezioni specializzate, le associazioni, i gruppi di interesse, le cooperative e gli altri organismi in cui potrà articolarsi il Circolo potranno operare anche attraverso un ampio rapporto di collaborazione con l’associazionismo, con gli enti confederali e con le associazioni cooperative.
7. I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, delle associazioni, dei gruppi di interesse, delle cooperative e degli altri organismi sono stabiliti da appositi regolamenti o statuti in conformità con la normativa vigente.
8. Il Circolo ha l’obbligo della redazione dei rendiconti economico-finanziari, che verificati dal Collegio dei Sindaci Revisori, qualora presente, devono essere approvati dall’Assemblea dei soci.
9. Il Circolo è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e le cariche sociali vengono conferite tramite elezioni (come previsto dalla Legge 383/2000 viene recepita la norma con la quale il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’art. 11, può consentire deroghe alla presente disposizione).
10.Il circolo potrà sviluppare attività diverse complementari e marginali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali
ARTICOLO 4: SOCI DEL CIRCOLO E MODALITÁ DI AMMISSIONE
1. Possono essere soci del Circolo tutti i lavoratori dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna, in servizio ed in quiescenza, il numero dei soci è illimitato.
2. Possono, inoltre, essere soci del Circolo, i familiari dei soci in servizio ed in quiescenza e tutti i cittadini che ne condividono le finalità.
3. Le richieste di iscrizione al Circolo vanno indirizzate al Consiglio Direttivo, su un modulo a ciò predisposto, che ne approva l’iscrizione al primo Consiglio utile. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall’evento. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l’avverso al
collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti. Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il
diritto di:
a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione.
d) Partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.
e) Possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
f) Esaminare i libri sociali.
Possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell’articolo 111 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto. Per le cariche sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.
4. I soci sono tenuti:
– al pagamento della quota sociale annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo, che non è trasmissibile ne rivalutabile ne rimborsabile;
– all’osservanza delle norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
5. La qualità di socio si perde:
– per decesso;
– per recesso volontario;
– per esclusione.
6. I soci possono essere esclusi con deliberazione del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
– qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, alle disposizioni regolamentari ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
– qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
– qualora arrechino danni morali o materiali al Circolo.
7. Alle iniziative del Circolo possono essere invitate a partecipare persone esterne aderenti ad altre associazioni del tempo libero secondo modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
8. Sono incompatibili con le cariche sociali quei soci titolari di attività economiche e i responsabili di società e cooperative con attività concorrenti o comunque interferenti con le finalità del Circolo.
Sono incompatibili, altresì, quei soci che rivestono cariche sindacali di vertice nelle strutture medesime.
9. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soci onorari.
ARTICOLO 5: DONAZIONI ED EREDITÁ
1. Il Circolo può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo Statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1. del presente articolo sono intestati al Circolo.
Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli artt. 2659 e 2660 del Codice Civile.
ARTICOLO 6: ORGANI DEL CIRCOLO
1. Gli organi del Circolo sono:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente.
2. Inoltre il Circolo può dotarsi di:
– Amministratore;
– Collegio dei Sindaci Revisori;
– Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 7: L’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L’Assemblea:
– approva il bilancio ed il rendiconto economico-finanziario;
– ratifica il programma annuale di iniziative, di attività, di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
– ratifica la costituzione di sezioni, associazioni, società ed altri organismi approvati dal Consiglio Direttivo;
– esamina eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori, qualora sia presente,
esprimendo pareri non vincolanti per il Consiglio Direttivo;
– esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, qualora sia presente;
– approva le modifiche allo Statuto;
– ratifica la costituzione di cooperative, società, associazioni e altri organismi autogestiti, decisa dal Consiglio
Direttivo;
– delibera sulla nomina del Comitato elettorale – che al suo interno nomina a maggioranza semplice il Presidente – con funzione di svolgere tutte le operazioni inerenti alle elezioni degli organi associativi approvando, altresì, il relativo regolamento elettorale.
– delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo (secondo le modalità di cui al successivo art.
8) e su quant’altro deferito alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
3. In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. La seconda convocazione dell’Assemblea deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.
4. L’Assemblea straordinaria delibera, invece, sulle richieste di modifica dello Statuto nonché sullo scioglimento del Circolo, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio.
5. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 3/5 (tre/quinti) degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% dei soci e decide a maggioranza. L’Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 3/5 (tre/quinti) degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
6. Per lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio dello stesso, l’Assemblea straordinaria delibera con le medesime modalità previste per la nomina del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 8 punto 2. e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
7. In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore
in caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del “Registro nazionale del terzo settore” salvo altra destinazione imposta dalla legge.
8. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario/bilancio e per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati .
9. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione, potrà essere comunicato agli associati con ogni mezzo di comunicazione, anche via internet con sistemi che consentano il riscontro dell’avvenuto invio, o a mezzo fax o attraverso l’organo di stampa del Circolo appositamente organizzato o reso pubblico presso la sede sociale, o sul sito internet del Circolo, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, in ogni caso, almeno 8 (otto) giorni prima
della data fissata per l’Assemblea di prima convocazione. L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà, altresì, indicare l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
10. L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa.
11. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’Assemblea controfirmandolo con il Presidente. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su verbali numerati progressivamente e saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali del circolo e sul sito web del Circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell’assemblea. I bilanci approvati saranno resi pubblici sul sito web del Circolo.
12. Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 (un terzo) dei presenti. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all’avviso d convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. I soci minori saranno rappresentati in assemblea e nelle votazioni da chi esercita la patria potestà.
ARTICOLO 8: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Circolo è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 9 (nove) membri, nominati dall’Assemblea.
2. Le elezioni per il Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione all’intero corpo sociale.
3. Il Presidente del Comitato elettorale comunica agli eletti i risultati delle votazioni e convoca entro 15 (quindici) giorni il Consiglio Direttivo per l’insediamento.
4. Le cariche all’interno del Consiglio Direttivo vengono assegnate alla prima riunione valida; nel periodo di vacatio restano in carica i Consiglieri uscenti per l’ordinaria amministrazione.
5. La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi; in mancanza di questi, dal secondo e così via.
6. Il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza semplice, al suo interno: il Presidente, uno o più Vice Presidenti e, se ritenuto necessario, l’Amministratore.
7. A seconda della dimensione del Consiglio Direttivo è possibile la costituzione di un Comitato Esecutivo composto: dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti, e dall’Amministratore.
8. Il Consiglio Direttivo, per le attività operative nelle sezioni decentrate, nelle associazioni, nei settori di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell’attività volontaria di soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
9. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.
10. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentrerà/subentreranno il/i primo/i dei non eletti che rimarrà/rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo.
Nell’impossibilità di attuare dette modalità o nel caso in cui decada la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvederà a nominare un nuovo Consiglio Direttivo.
11. Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.
12. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto-economico- finanziario/bilancio, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.
13. L’avviso di convocazione potrà essere comunicato con ogni mezzo, anche via internet con sistemi che consentano il riscontro dell’avvenuto invio, o tramite fax o, in caso di necessità, spedito con lettera raccomandata A/R, al domicilio di ciascun consigliere, in ogni caso, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa.
14. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.
15. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente in carica o da un Vice Presidente, in sua assenza.
16. Consiglio Direttivo:
– Ha la responsabilità amministrativa;
– formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto, ne determina la previsione di spesa, redige il
rendiconto economico-finanziario/bilancio e lo sottopone all’Assemblea;
– delibera sulla costituzione delle sezioni territoriali decentrate;
– attua le deliberazioni dell’Assemblea;
– predispone i regolamenti per il funzionamento del Circolo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– definisce i regolamenti delle sezioni decentrate, delle associazioni, dei gruppi o degli altri organismi in cui si
articola il Circolo;
– delibera l’ammontare delle quote associative annuali;
– decide sull’ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta delle sezioni interessate;
– decide sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
– decide le forme e le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate in ambito territoriale.
17. Il Consiglio Direttivo e l’eventuale Comitato Esecutivo sono tenuti a verbalizzare tutte le proprie decisioni
su appositi libri, debitamente sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
ARTICOLO 9: IL PRESIDENTE
1. Il Presidente:
– è il legale rappresentante del Circolo, rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo
di suoi delegati;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
– cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– stipula gli atti inerenti l’attività del Circolo.
2. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, se più di uno il più anziano anagraficamente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.
3. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne, finanziarie e patrimoniali, al nuovo Presidente, entro 20 (venti) giorni dalla elezione di questi.
4. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo entrante alla prima riunione valida.
ARTICOLO 10: L’AMMINISTRATORE
1. L’Amministratore:
– cura la gestione amministrativa e contabile del Circolo;
– cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie;
– propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria del Circolo;
– cura la redazione dei bilanci e del rendiconti economico-finanziari sulla base delle determinazioni assunte
dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone, ove nominato, di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri
suppletivi.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e dura in carica
3 (tre) esercizi sociali.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e
l’inventario dei beni mobili ed immobili; di esaminare e di controllare il rendiconto economico-finanziario e di
redigere una relazione finale da presentare all’Assemblea.
4. Per la sostituzione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le stesse norme previste per
il Consiglio Direttivo.
5. Le riunioni collegiali, così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e custodite a cura del Collegio
stesso. Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza,
motivandole.
ARTICOLO 12: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri si compone, ove nominato, di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri suppletivi.
2. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.
3. Al Collegio dei Probiviri sono demandate tutte le controversie che possono sorgere tra i soci o tra questi e il Consiglio Direttivo.
4. Tutti i soci hanno il diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione alle attività del Circolo.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese a maggioranza e possono essere impugnate davanti all’Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla decisione.
6. Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.
7. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
ARTICOLO 13: RECESSO – DIMISSIONI
1. I soci possono recedere dal Circolo, con preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni al Consiglio Direttivo.
2. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere inviate, per iscritto, al Consiglio Direttivo, che ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
3. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, dopo la ratifica, spetta al Presidente dare comunicazione per iscritto al subentrante (o subentranti) della nomina a consigliere.
4. Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci Revisori debbono essere inviate al Collegio stesso. Spetta al Presidente del Collegio dei Sindaci, subito dopo la ratifica, dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo del Circolo delle variazioni avvenute.
5. Le dimissioni da membro del Collegio dei Probiviri debbono essere inviate al Collegio stesso. Spetta al Presidente del Collegio dei Probiviri, subito dopo la ratifica, dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo del Circolo delle variazioni avvenute.
ARTICOLO 14: GRATUITÁ DEGLI INCARICHI
1. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti al Circolo sono gratuite.
2. Le funzioni di membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e
di ogni eventuale incarico svolto a favore del Circolo s’intendono fornite a titolo volontaristico e quindi
gratuitamente.
ARTICOLO 15: RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO
1. Le entrate del Circolo sono costituite da:
– eventuali avanzi di gestione;
– quote e contributi degli associati;
– contributi aziendali e pubblici;
– versamenti degli associati che fruiscono delle iniziative del Circolo;
– proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo;
– donazioni, lasciti testamentari, elargizioni speciali, sia di persone che di enti pubblici o privati;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
– Proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo;
– Inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati;
Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.
Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.
In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della
quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
2. Il Patrimonio del Circolo è costituito da:
– beni mobili e immobili;
– eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
3. Il Circolo, come previsto dalle leggi in vigore sulle Associazioni, è tenuto per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione con l’indicazione dei soggetti eroganti, e della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate, alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della Legge 383/2000.
ARTICOLO 16: ESERCIZI SOCIALI
1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo e, comunque, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno successivo, redige il bilancio/rendiconto economico-finanziario che deve essere presentato all’approvazione della Assemblea.
ARTICOLO 17: NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle
disposizioni di legge in materia di associazioni.
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Approvato nell’Assemblea straordinaria del 22 maggio 2019