ARTICOLO 1: COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE DURATA
ARTICOLO 1: COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE DURATA
2. Il Circolo ha sede in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 38.
3. Il Circolo ha durata illimitata.
ARTICOLO 2: PRINCIPI E SCOPI GENERALI DEL CIRCOLO
ARTICOLO 2: PRINCIPI E SCOPI GENERALI DEL CIRCOLO
2. Il Circolo in piena autonomia, può aderire alle organizzazioni nazionali del tempo libero, con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. Il Circolo per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie libere e gratuite dei propri aderenti.
4. Il Circolo non persegue fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi dagli associati, anche in forme indirette.
5. Il Circolo ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE DEL CIRCOLO
ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE DEL CIRCOLO
2. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dal Circolo sono a disposizione di tutti i soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
3. Con i medesimi regolamenti è disciplinata la partecipazione alle attività dei soci di minore età.
4. Il Circolo, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse, nonché in sezioni territoriali decentrate.
5. Esso può promuovere cooperative, società associazioni ed altri organismi autogestiti con il compito di rispondere alle esigenze ed ai bisogni di quanti si riconoscono negli obiettivi e nelle finalità del Circolo stesso.
6. Le sezioni specializzate, le associazioni, i gruppi di interesse, le cooperative e gli altri organismi in cui potrà articolarsi il Circolo potranno operare anche attraverso un ampio rapporto di collaborazione con l’associazionismo, con gli enti confederali e con le associazioni cooperative.
7. I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, delle associazioni, dei gruppi di interesse, delle cooperative e degli altri organismi sono stabiliti da appositi regolamenti o statuti in conformità con la normativa vigente.
8. Il Circolo ha l’obbligo della redazione dei rendiconti economico-finanziari, che verificati dal Collegio dei Sindaci Revisori, qualora presente, devono essere approvati dall’Assemblea dei soci.
9. Il Circolo è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e le cariche sociali vengono conferite tramite elezioni (come previsto dalla Legge 383/2000 viene recepita la norma con la quale il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’art. 11, può consentire deroghe alla presente disposizione).
ARTICOLO 4: SOCI DEL CIRCOLO E MODALITÁ DI AMMISSIONE
ARTICOLO 4: SOCI DEL CIRCOLO E MODALITÁ DI AMMISSIONE
2. Possono, inoltre, essere soci del Circolo, i familiari dei soci in servizio ed in quiescenza e tutti i cittadini che ne condividono le finalità.
3. Le richieste di iscrizione al Circolo vanno indirizzate al Consiglio Direttivo, su un modulo a ciò predisposto, che ne approva l’iscrizione al primo Consiglio utile. Per le cariche sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.
4. I soci sono tenuti:
– al pagamento della quota sociale annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo, che non è trasmissibile ne rivalutabile ne rimborsabile;
– all’osservanza delle norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
5. La qualità di socio si perde:
– per decesso;
– per recesso volontario;
– per esclusione.
6. I soci possono essere esclusi con deliberazione del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
– qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, alle disposizioni regolamentari ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
– qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
– qualora arrechino danni morali o materiali al Circolo.
7. Alle iniziative del Circolo possono essere invitate a partecipare persone esterne aderenti ad altre associazioni del tempo libero secondo modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
8. Sono incompatibili con le cariche sociali quei soci titolari di attività economiche e i responsabili di società e cooperative con attività concorrenti o comunque interferenti con le finalità del Circolo.
Sono incompatibili, altresì, quei soci che rivestono cariche sindacali di vertice nelle strutture medesime.
9. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soci onorari.
ARTICOLO 5: DONAZIONI ED EREDITÁ
ARTICOLO 5: DONAZIONI ED EREDITÁ
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1. del presente articolo sono intestati al Circolo.
Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli artt. 2659 e 2660 del Codice Civile.
ARTICOLO 6: ORGANI DEL CIRCOLO
ARTICOLO 6: ORGANI DEL CIRCOLO
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente.
2. Inoltre il Circolo può dotarsi di:
– Amministratore;
– Collegio dei Sindaci Revisori;
– Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 7: L’ASSEMBLEA
ARTICOLO 7: L’ASSEMBLEA
2. L’Assemblea:
– approva il bilancio ed il rendiconto economico-finanziario;
– ratifica il programma annuale di iniziative, di attività, di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
– ratifica la costituzione di sezioni, associazioni, società ed altri organismi approvati dal Consiglio Direttivo;
– esamina eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori, qualora sia presente, esprimendo pareri non vincolanti per il Consiglio Direttivo;
– esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, qualora sia presente;
– approva le modifiche allo Statuto;
– ratifica la costituzione di cooperative, società, associazioni e altri organismi autogestiti, decisa dal Consiglio Direttivo;
– delibera sulla nomina del Comitato elettorale – che al suo interno nomina a maggioranza semplice il Presidente – con funzione di svolgere tutte le operazioni inerenti alle elezioni degli organi associativi approvando, altresì, il relativo regolamento elettorale.
– delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo (secondo le modalità di cui al successivo art. 8) e su quant’altro deferito alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
3. In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. La seconda convocazione dell’Assemblea deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.
4. L’Assemblea straordinaria delibera, invece, sulle richieste di modifica dello Statuto nonché sullo scioglimento del Circolo, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio.
5. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 3/5 (tre/quinti) degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
6. Per lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio dello stesso, l’Assemblea straordinaria delibera con le medesime modalità previste per la nomina del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 8 punto 2. e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
7. In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, l’Assemblea straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui alla Legge 23/12/1996 n. 662, art. 3, comma 190, alla devoluzione del patrimonio residuo del Circolo, dopo la liquidazione, ad altra associazione che abbia fini di utilità sociale, analoghi o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
8. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario/bilancio e per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati .
9. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione, dovrà essere comunicato agli associati con ogni mezzo di comunicazione, anche via internet con sistemi che consentano il riscontro dell’avvenuto invio, o a mezzo fax o attraverso l’organo di stampa del Circolo appositamente organizzato o reso pubblico presso la sede sociale, o sul sito internet del Circolo, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, in ogni caso, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’Assemblea di prima convocazione. L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà, altresì, indicare l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
10. L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa.
11. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’Assemblea controfirmandolo con il Presidente. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su verbali numerati progressivamente.
12. Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 (un terzo) dei presenti. Ogni socio maggiorenne ha un voto in Assemblea e non è ammessa delega.
ARTICOLO 8: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 8: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
2. Le elezioni per il Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione all’intero corpo sociale.
3. Il Presidente del Comitato elettorale comunica agli eletti i risultati delle votazioni e convoca entro 15 (quindici) giorni il Consiglio Direttivo per l’insediamento.
4. Le cariche all’interno del Consiglio Direttivo vengono assegnate alla prima riunione valida; nel periodo di vacatio restano in carica i Consiglieri uscenti per l’ordinaria amministrazione.
5. La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi; in mancanza di questi, dal secondo e così via.
6. Il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza semplice, al suo interno: il Presidente, uno o più Vice Presidenti e, se ritenuto necessario, l’Amministratore.
7. A seconda della dimensione del Consiglio Direttivo è possibile la costituzione di un Comitato Esecutivo composto: dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti, e dall’Amministratore.
8. Il Consiglio Direttivo, per le attività operative nelle sezioni decentrate, nelle associazioni, nei settori di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell’attività volontaria di soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
9. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.
10. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentrerà/subentreranno il/i primo/i dei non eletti che rimarrà/rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo. Nell’impossibilità di attuare dette modalità o nel caso in cui decada la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvederà a nominare un nuovo Consiglio Direttivo.
11. Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.
12. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto-economico-finanziario/bilancio, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.
13. L’avviso di convocazione deve essere comunicato con ogni mezzo, anche via internet con sistemi che consentano il riscontro dell’avvenuto invio, o tramite fax o, in caso di necessità, spedito con lettera raccomandata A/R, al domicilio di ciascun consigliere, in ogni caso, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa.
14. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.
15. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente in carica o da un Vice Presidente, in sua assenza.
16. Consiglio Direttivo:
– formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto, ne determina la previsione di spesa, redige il rendiconto economico-finanziario/bilancio e lo sottopone all’Assemblea;
– delibera sulla costituzione delle sezioni territoriali decentrate;
– attua le deliberazioni dell’Assemblea;
– predispone i regolamenti per il funzionamento del Circolo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– definisce i regolamenti delle sezioni decentrate, delle associazioni, dei gruppi o degli altri organismi in cui si articola il Circolo;
– delibera l’ammontare delle quote associative annuali;
– decide sull’ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta delle sezioni interessate;
– decide sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
– decide le forme e le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate in ambito territoriale.
17. Il Consiglio Direttivo e l’eventuale Comitato Esecutivo sono tenuti a verbalizzare tutte le proprie decisioni su appositi libri, debitamente sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
ARTICOLO 9: IL PRESIDENTE
ARTICOLO 9: IL PRESIDENTE
– è il legale rappresentante del Circolo, rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
– cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– stipula gli atti inerenti l’attività del Circolo.
2. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, se più di uno il più anziano anagraficamente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.
3. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne, finanziarie e patrimoniali, al nuovo Presidente, entro 20 (venti) giorni dalla elezione di questi.
4. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo entrante alla prima riunione valida.
ARTICOLO 10: L’AMMINISTRATORE
ARTICOLO 10: L’AMMINISTRATORE
– cura la gestione amministrativa e contabile del Circolo;
– cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie;
– propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria del Circolo;
– cura la redazione dei bilanci e del rendiconti economico-finanziari sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO 11: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e dura in carica 3 (tre) esercizi sociali.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili; di esaminare e di controllare il rendiconto economico-finanziario e di redigere una relazione finale da presentare all’Assemblea.
4. Per la sostituzione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le stesse norme previste per il Consiglio Direttivo.
5. Le riunioni collegiali, così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e custodite a cura del Collegio stesso. Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza, motivandole.
ARTICOLO 12: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 12: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri si compone, ove nominato, di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri suppletivi.
2. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.
3. Al Collegio dei Probiviri sono demandate tutte le controversie che possono sorgere tra i soci o tra questi e il Consiglio Direttivo.
4. Tutti i soci hanno il diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione alle attività del Circolo.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese a maggioranza e possono essere impugnate davanti all’Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla decisione.
6. Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.
7. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
ARTICOLO 13: RECESSO - DIMISSIONI
ARTICOLO 13: RECESSO - DIMISSIONI
2. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere inviate, per iscritto, al Consiglio Direttivo, che ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
3. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, dopo la ratifica, spetta al Presidente dare comunicazione per iscritto al subentrante (o subentranti) della nomina a consigliere.
4. Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci Revisori debbono essere inviate al Collegio stesso. Spetta al Presidente del Collegio dei Sindaci, subito dopo la ratifica, dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo del Circolo delle variazioni avvenute.
5. Le dimissioni da membro del Collegio dei Probiviri debbono essere inviate al Collegio stesso. Spetta al Presidente del Collegio dei Probiviri, subito dopo la ratifica, dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo del Circolo delle variazioni avvenute.
ARTICOLO 14: GRATUITÁ DEGLI INCARICHI
ARTICOLO 14: GRATUITÁ DEGLI INCARICHI
2. Le funzioni di membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e di ogni eventuale incarico svolto a favore del Circolo s’intendono fornite a titolo volontaristico e quindi gratuitamente.
ARTICOLO 15: RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO
ARTICOLO 15: RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO
– eventuali avanzi di gestione;
– quote e contributi degli associati;
– contributi aziendali e pubblici;
– versamenti degli associati che fruiscono delle iniziative del Circolo;
– proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo;
– donazioni, lasciti testamentari, elargizioni speciali, sia di persone che di enti pubblici o privati;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
2. Il Patrimonio del Circolo è costituito da:
– beni mobili e immobili;
– eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
3. Il Circolo, come previsto dalle leggi in vigore sulle Associazioni, è tenuto per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione con l’indicazione dei soggetti eroganti, e della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate, alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della Legge 383/2000.
ARTICOLO 16: ESERCIZI SOCIALI
ARTICOLO 16: ESERCIZI SOCIALI
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo e, comunque, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno successivo, redige il bilancio/rendiconto economico-finanziario che deve essere presentato all’approvazione della Assemblea.
ARTICOLO 17: NORME DI RINVIO
ARTICOLO 17: NORME DI RINVIO
Approvato nell’Assemblea straordinaria del 14 ottobre 2010
(Verbale dell’Assemblea – Allegato “B” – Atto notarile Repertorio n. 33035 matrice n.12956)