Lo statuto

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

1. A norma dell’art. 18 della Costituzione italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, dell’art. 11 della Legge 300 dello Statuto dei Lavoratori, dell’art. 24 della Legge regionale n. 30 del 28 ottobre 1987 e della Legge 383/2000, si è liberamente costituita, nell’ambito dell’Ente Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, l’Associazione denominata “CIRCOLO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA“ assumendo il medesimo titolo distintivo, affiliato alla FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero, associazione non lucrativa di promozione sociale). E' rappresentata dal Presidente .

 

ARTICOLO 2

PRINCIPI E SCOPI GENERALI DEL CIRCOLO

1. Il Circolo ha il compito fondamentale di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, ricreative, formative, motorio-sportive, e in via prioritaria, avendone la legittimità riconosciuta dalla legge, attività assistenziali e previdenziali, valorizzando in ogni sua forma il tempo libero. Per tali scopi ed attività il Circolo attua tutte le iniziative necessarie avvalendosi delle proprie strutture e, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

2. Il Circolo opera collaborando con le strutture Sindacali aziendali dell’Ente regione Emilia-Romagna e con le strutture sindacali territoriali e nazionali.

3. Il Circolo, inoltre, può partecipare ad iniziative dell’associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente o in collaborazione con altri Circoli aziendali lo sviluppo delle aggregazioni democratiche utilizzando gli strumenti presenti sul territorio.

4. Il Circolo in piena autonomia, può aderire alle organizzazioni nazionali del tempo libero, con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

5. Il Circolo è apartitico ma ricerca momenti di confronto con le forze politiche e sociali per la valorizzazione del proprio ruolo, tale confronto si estende alle istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi, per realizzare progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero, inoltre rivolge particolare attenzione alla valorizzazione di atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci al fine di coinvolgerli nel rinnovamento democratico della società, per l’affermazione della pace, dei diritti e della dignità delle persone, della solidarietà e della giustizia sociale, per la salvaguardia della salute, della natura, dell’ambiente e per una più elevata qualità della vita.

6. Il Circolo per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

7. Il Circolo non persegue fini di lucro e viene previsto che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi dagli associati, anche in forme indirette.

8. Il Circolo ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

ARTICOLO 3

CARATTERISTICHE DEL CIRCOLO

1. Il Circolo è un istituto unitario ed autonomo; persegue scopi civili e solidaristici, è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci, e la sua durata è illimitata.

2. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dal Circolo sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

3. Con i medesimi regolamenti è disciplinata la partecipazione alle attività dei soci di minore età.

4. Il Circolo, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse, nonché in sezioni territoriali decentrate.

5. Esso può promuovere cooperative, associazioni ed altri organismi autogestiti con il compito di rispondere alle esigenze ed ai bisogni di quanti si riconoscono negli obiettivi e nelle finalità del Circolo stesso.

6. Le Sezioni specializzate, le associazioni, i gruppi di interesse, le cooperative e gli altri organismi in cui potrà articolarsi il Circolo potranno operare anche attraverso un ampio rapporto di collaborazione con l’Associazionismo democratico, con gli enti confederali e con le associazioni cooperative.

7. I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, delle associazioni, dei gruppi di interesse, delle cooperative e degli altri organismi sono stabiliti da appositi regolamenti o statuti in conformità con la normativa vigente.

8. I regolamenti di applicazione allo Statuto e gli altri regolamenti di cui potrà avvalersi il Circolo formeranno parte integrante del presente Statuto.

9. Il Circolo ha l'obbligo della redazione dei rendiconti economico-finanziari, che verificati dal Collegio dei Sindaci Revisori, devono esser approvati dall'Assemblea dei soci.

 

ARTICOLO 4

SOCI DEL CIRCOLO

1. Possono essere soci del Circolo tutti i lavoratori dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna, in servizio ed in quiescenza, il numero dei soci è illimitato.

2. Possono, inoltre, essere Soci del Circolo, i familiari dei soci in servizio ed in quiescenza e tutti i cittadini che ne condividono le finalità.

3. Le richieste di iscrizione al Circolo vanno indirizzate al Consiglio Direttivo, su un modulo a ciò predisposto. Per le cariche sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.

4. I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo;

che non è trasmissibile ne rivalutabile ne rimborsabile;

- all’osservanza delle norme dello Statuto e dei relativi regolamenti.

5. I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati con deliberazione del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

- qualora arrechino danni morali o materiali al Circolo.

6. Alle iniziative del Circolo possono essere invitate a partecipare persone esterne aderenti ad altre associazioni del tempo libero secondo modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

7. Sono incompatibili con le cariche sociali quei soci titolari di attività economiche e i responsabili di società e cooperative con attività concorrenti o comunque interferenti con le finalità del Circolo.

Sono incompatibili, altresì, quei soci che rivestono cariche sindacali di vertice nelle strutture medesime.

8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soci onorari.

9. Il Circolo è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, mentre le cariche sociali vengono conferite tramite elezioni.

Come previsto dalla Legge 383/2000 viene recepita la norma con la quale il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 11, può consentire deroghe alla presente disposizione.

 

ARTICOLO 5

DONAZIONI ED EREDITA'

1. Il Circolo essendo una Associazione di promozione sociale priva di personalità giuridica, può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del 1° comma sono intestati al Circolo.

Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli artt. 2659 e 2660 del Codice Civile.

 

ARTICOLO 6

ORGANI DEL CIRCOLO

1. Gli Organi del Circolo sono:

L’Assemblea

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

L'Amministratore

Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Probiviri.

 

ARTICOLO 7

L’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con le disposizioni del presente Statuto.

2. L’Assemblea, inoltre, può essere aperta ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna non soci, ai familiari dei soci, alle forze sociali ed agli operatori culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative. Gli invitati non hanno diritto di voto.

3. L’Assemblea:

- approva il bilancio consuntivo annuale ed il rendiconto patrimoniale;

- ratifica il programma annuale di iniziative, di attività, di investimenti ed eventuali interventi straordinari;

- ratifica la costituzione di sezioni, associazioni, società ed altri organismi approvati dal Consiglio Direttivo;

- esamina eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori, esprimendo pareri non vincolanti per il Consiglio Direttivo;

- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri;

- approva le modifiche allo Statuto.

4. In prima convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

5. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

6. La seconda convocazione dell’Assemblea deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

7. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o dal Collegio dei Revisori dei Conti espressa all’unanimità. In questo caso l’Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

8. L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 8 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e delle sezioni decentrate, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.

9. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa.

10. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su verbali numerati progressivamente.

11. Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti. Ogni socio maggiorenne ha un voto in Assemblea e non è ammessa delega.

12. L’Assemblea per il rinnovo degli organi del Circolo stabilisce:

- che il numero dei membri del Consiglio Direttivo di norma sia composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri;

- che il Collegio dei Sindaci Revisori sia composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti; e che il Collegio dei Probiviri sia composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti.

L’Assemblea inoltre elegge:

- il Comitato Elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti l’espressione del voto;

- ed approva il regolamento per lo svolgimento delle elezioni.

13. Le elezioni per il Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione all’intero corpo sociale.

14. Il Presidente del Comitato Elettorale comunica agli eletti i risultati delle votazioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l’insediamento.

15. Le cariche all’interno del Consiglio Direttivo vengono assegnate alla prima riunione valida, nel periodo di vacanza restano in carica i Consiglieri uscenti per l’ordinaria amministrazione.

16. La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi; in mancanza di questi dal secondo e così via.

 

ARTICOLO 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, e se ritenuto necessario il Segretario e l’Economo.

2. Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini.

3. A seconda della dimensione del Consiglio Direttivo è possibile la costituzione di un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti, dal Segretario, dall’Economo ed eventuali altri membri.

4. Il Consiglio Direttivo, per le attività operative nelle sezioni decentrate, nelle associazioni, nei settori di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell’attività volontaria di soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

5. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.

6. Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, tre anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri, gli subentra il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Direttivo. Nell’eventualità di mancanza di eletti per la sostituzione dei dimissionari, si procede ad elezioni parziali.

7. Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.

8. Il Consiglio Direttivo decade qualora la metà dei suoi membri siano dimissionari.

9. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, in via ordinaria, una volta al mese, se necessario, ed in via straordinaria su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi membri o su motivata richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo è regolarmente operativo con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in prima convocazione e dei Consiglieri convenuti, a prescindere dal loro numero, in seconda convocazione.

10. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente in carica o da un Vice Presidente in sua assenza.

11. l Consiglio Direttivo:

- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto ne determina la previsione di spesa, redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’Assemblea.

- attua le deliberazioni dell’Assemblea;

- propone all’Assemblea il regolamento allo Statuto;

- definisce i regolamenti delle sezioni decentrate, delle associazioni, dei gruppi o degli altri organismi in cui si articola il Circolo secondo le indicazioni dell’Assemblea;

- delibera l’ammontare delle quote associative annuali;

- decide sull’ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta delle sezioni interessate;

- decide sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;

- decide le forme e le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate in ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli cittadini;

- delibera sulla costituzione delle sezioni territoriali decentrate.

12. Il Consiglio Direttivo e l’eventuale Comitato Esecutivo sono tenuti a verbalizzare tutte le proprie decisioni su appositi libri.

 

ARTICOLO 9

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente:

- rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

- cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- stipula gli atti inerenti l’attività del Circolo.

2. Un Vice Presidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

3. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne, finanziarie e patrimoniali, al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalle elezioni di questi.

4. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo entrante alla prima riunione valida.

5. Per le obbligazioni assunte dal Presidente nei confronti di terzi creditori, gli stessi devono far valere i loro diritti sul patrimonio del Circolo medesimo e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto del Circolo.

 

ARTICOLO 10

L'AMMINISTRATORE

L'Amministratore:

- tiene aggiornata la contabilità e i registri contabili;

- tiene la gestione di cassa del Circolo;

- cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie;

- propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria del Circolo;

- cura la stesura dei bilanci consuntivo/preventivo/sociale del Circolo.

 

ARTICOLO 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di:

- tre membri effettivi;

- due membri supplenti.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo .

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili; di esaminare e di controllare il conto consuntivo; di redigere una relazione sul bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea.

4. Per la sostituzione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le stesse norme previste per il Consiglio Direttivo.

5. Le riunioni collegiali così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e custodite a cura del Collegio stesso.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza motivandole.

 

ARTICOLO 12

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di:

- tre membri effettivi;

- due membri supplenti.

Al Collegio dei Probiviri sono demandate tutte le controversie che possono sorgere tra i soci o tra questi e il Consiglio Direttivo.

2. Tutti i soci hanno il diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione alle attività del Circolo.

3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

4. Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.

5. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

 

ARTICOLO 13

DIMISSIONI

1. I soci possono dare le dimissioni dal Circolo, inviandole per iscritto al Consiglio Direttivo.

2. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere inviate per iscritto al Consiglio Direttivo, che ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

3. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, dopo la ratifica, spetta al Presidente dare comunicazione per iscritto al subentrante (o subentranti) della nomina a Consigliere.

4. Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci Revisori debbono essere inviate al Collegio stesso. Spetta al Presidente del Collegio dei Sindaci, subito dopo la ratifica, dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo del Circolo delle variazioni avvenute.

5. Le dimissioni da membro del Collegio dei Probiviri debbono essere inviate al Collegio stesso. Spetta al Presidente del Collegio dei Probiviri, subito dopo la ratifica, dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo del Circolo delle variazioni avvenute.

 

ARTICOLO 14

GRATUITA' DEGLI INCARICHI

1. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti al Circolo sono gratuite.

2. Le funzioni di membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e di ogni eventuale incarico svolto a favore del Circolo s’intendono fornite a titolo volontaristico e quindi gratuitamente.

 

ARTICOLO 15

PATRIMONIO

1. Il patrimonio sociale del Circolo è costituito da:

- eventuali avanzi di gestione;

- quote e contributi degli associati;

- contributi aziendali definiti contrattualmente tra le OO.SS. dei lavoratori e quelle datoriali;

- eventuali versamenti dei dipendenti, degli ex dipen­denti, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative del Circolo;

- eventuali contributi pubblici;

- proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo;

- donazioni, lasciti testamentari, elargizioni speciali, sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del Circolo;

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

2. Il Circolo, come previsto dalle leggi in vigore sulle Associazioni, è tenuto per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione con l'indicazione dei soggetti eroganti, e della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate, alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della Legge 383/2000.

 

ARTICOLO 16

ESERCIZI SOCIALI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'approvazione della Assemblea entro il 30 aprile successivo.

 

ARTICOLO 17

MATERIA CONTRATTUALE

1. Per le richieste di carattere contrattuale, il Consiglio Direttivo propone all’Amministrazione regionale una piattaforma esplicativa delle esigenze del Circolo, dandone comunicazione alle OO.SS. aziendali che ne faranno oggetto di contrattazione decentrata.

 

ARTICOLO 18

MODIFICHE STATUTARIE

1. Lo Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea con voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

2. Le eventuali modifiche dello Statuto potranno essere deliberate in prima convocazione con voto favorevole di almeno 2/3 dei soci e, in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

 

ARTICOLO 19

SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

1. Lo scioglimento del Circolo è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, e la stessa ne indica le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinandone i poteri.

2. In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, l’Assemblea straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 23/12/1996 n. 662, art. 3 comma 190 alla devoluzione del patrimonio residuo del Circolo, dopo la liquidazione, ad altra associazione che abbia fini di utilità sociale, analoghi o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ARTICOLO 20

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

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Approvato all'unanimità dall'Assemblea generale dei soci tenutasi il giorno 5 maggio 2003, nella sala RSU, n. 176, dell'Ente Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale A. Moro 38.



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